Disposizioni nuovo Codice della Strada – Alcol e Sicurezza stradale.

17 settembre 2010

Ricordiamo ai Dirigenti ed ai responsabili territoriali della Federazione che è entrato in vigore il nuovo Codice della Strada. Codice che prevede, così come già ampiamente illustrato dalla circolare dell’Ufficio Legislativo Confesercenti del 30 luglio scorso, talune disposizioni con dirette ricadute sulla vendita e sulla somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche.

 

Per cercare di riassumere, in particolare, le disposizioni che riguardano il nostro settore desideriamo rammentare che dal 13 agosto sono entrate in vigore le seguenti norme:

 

Ø Nei locali situati nelle aree di servizio lungo le autostrade e le strade classificate del tipo A:
•1. divieto di vendita di superalcolici dalle 22 alle 6;
•2. divieto di somministrazione di superalcolici dalle 0 alle 24;
•3. divieto di somministrazione di alcolici dalle 2 alle 6.
 

Ø Negli esercizi di vicinato:
•1. divieto di vendita di alcolici e superalcolici dalle 24 alle 6.
 

Ø Nei pubblici esercizi: (ristoranti, bar, locali da ballo ed intrattenimento, pub, agriturismi, circoli privati, sagre, fiere, ristoranti e bar all’interno degli hotel)
•1. divieto di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche dalle 3 alle 6.
•2. obbligo di detenzione di un precursore, a disposizione della clientela, per la valutazione del test alcolemico e la esposizione delle tabelle sugli effetti di assunzione di alcol solo per gli esercizi che effettuano contestualmente spettacoli od altre forme di intrattenimento.
 

Ø Negli stabilimenti balneari:
•1. permesso di effettuare trattenimenti danzanti con somministrazione di prodotti alcolici dalle 17 alle 20.
 

Entrerà invece in vigore il 13 novembre 2010 la disposizione, che deve considerarsi aggiuntiva rispetto a quelle già entrate in vigore:

Ø obbligo per bar e ristoranti la cui attività si protrae dopo la mezzanotte di detenere e mettere a disposizione dei clienti un precursore per la rilevazione del tasso alcolemico e le tabelle indicative sugli effetti dell’assunzione di prodotti alcolici. All’osservanza di tale obbligo sono esclusi gli esercizi che non effettuano trattenimenti danzanti e che cessano la loro attività entro le ore 24.

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